Internet e molti servizi on line consentono di
esprimere il proprio pensiero in molteplici modi: si pensi a social network
come Facebook e Twitter oppure a siti di giornalismo partecipativo, e così via.
Però, a volte esprimere la propria opinione può
comportare conseguenze spiacevoli se si superano alcuni limiti: quali sono?
Quando, on line, si arriva a commettere il reato di
diffamazione?
Quando possiamo parlare di una vera e propria
diffamazione a mezzo Internet?
La diffamazione colpisce tutti! |
Dal
Codice Penale Italiano (ultima edizione
disponibile online)
Art.
594 Ingiuria
Chiunque offende
l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa fino a euro 1032. Alla stessa pena soggiace chi
commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con
scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino
a un anno o della multa fino a euro 2065, se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono
aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone (NdR: come
per esempio in un forum).
Art.
595 Diffamazione
Chiunque, fuori dei
casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende
l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
fino a euro 1032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro
2065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo
di pubblicità (NdR: incluso quindi un forum pubblico), ovvero in atto pubblico,
la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a
euro 4130. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in
collegio, le pene sono aumentate.
Oggigiorno è normale passare parte della propria
vita digitale su forum, gruppi di discussione e social network (come Facebook),
che ormai rappresentano a tutti gli effetti strumenti di espressione della
propria personalità. In questi ambienti virtuali spesso si parla, come al bar,
dei più svariati argomenti, talvolta anche in modo approssimativo facendo poca
attenzione a ciò che si scrive e dimenticandosi che il forum, a differenza
della chat, è uno strumento asincrono (in quanto i messaggi vengono scritti e
letti in momenti diversi) che lascia la comunicazione per sempre, o quasi, in
rete.
Raccontare l’opinione che si ha di un individuo o
ancor di più delle esperienze negative su un prodotto o un servizio, è un
atteggiamento che non piace, soprattutto alle aziende, che fanno del parere
degli utenti il cavallo di battaglia del proprio web-marketing.
D’altra parte è anche vero che trattandosi di
discussioni che avvengono online, molti utenti coperti dal loro nick-name e
forti del fatto di trovarsi dietro a un computer, si lasciano andare a commenti
molto coloriti o accuse del tutto gratuite pensando che la rete sia una zona
franca dove sia ancora possibile dire (o meglio scrivere) quello che si vuole.
Infatti, capita sempre più spesso che gli autori in buona fede di commenti
critici e informali, scritti magari di notte sul forum, siano trascinati in un
procedimento penale.
Molti potrebbero obiettare che in Italia e
soprattutto su Internet, ognuno è libero di esprimere la propria opinione e che
scrivere sui boards rientra nel più ampio esercizio della libertà di pensiero.
In realtà non è del tutto vero, facciamo chiarezza!
La diffamazione è un reato strettamente connesso
alla persona e al diritto all'onore di cui ogni individuo è titolare ed è previsto
dall’articolo 595 c.p. (vedasi citazione sopra).
Esso dispone che chiunque, fuori dai casi di
ingiuria, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032,00 €. Se l'offesa
consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione
fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065,00 €. Quindi mentre il reato
di ingiuria previsto dall'articolo 594 c.p. punisce chiunque offende l'onore o
il decoro di una persona presente, il reato di diffamazione punisce chi offende
l'altrui reputazione in modo "indiretto" parlando con più persone e
riferendosi, appunto, a una persona che non è materialmente presente.
Trascuriamo i casi in cui ci si può trovare di fronte
a un concorso di reato e soffermiamoci solo sulla diffamazione che può
realizzarsi in due modi, a "mezzo di stampa telematica" o a "
mezzo di Internet". Del primo caso si è già parlato molto sui media
nazionali, sia a seguito delle sentenze riguardanti la responsabilità di
riviste telematiche, sia tra molte polemiche per il caso del blog sottoposto a
un regime equivalente (Trib. Aosta 26/05/2006). Oggetto di questo post, invece,
è l’ipotesi che può capitare all'utente comune quando scrive su un forum o su
un newsgroup per sua passione o interesse personale.
Il terzo comma dell’articolo 595 c.p contempla la
diffamazione online come circostanza aggravante della diffamazione perchè
realizzata tramite internet che viene considerato un mezzo di pubblicità, perchè
idoneo e sufficiente a trasmettere un messaggio diffamatorio a una pluralità di
soggetti. Perchè il reato si realizzi è richiesta la presenza necessaria e
contemporanea dei seguenti elementi: l'offesa alla reputazione di un soggetto
determinato o determinabile, la comunicazione di tale messaggio a più persone e
la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere
(c.d. dolo generico).
La reputazione è l'interesse tutelato da parte del
legislatore e viene intesa come quella stima di cui l'individuo gode in seno
alla società per le caratteristiche che gli sono proprie. Per ledere la
reputazione quindi sono necessarie espressioni non vere, offensive,
denigratorie o espressioni dubitative, insinuanti, allusive, sottintese,
ambigue, suggestionanti, se per il modo con cui sono dette fanno sorgere nel
lettore un plausibile convincimento sull’effettiva rispondenza a verità dei
fatti falsi narrati. La vittima oggetto della diffamazione deve essere invece
una persona determinata o determinabile. L'individuazione dell'effettivo
destinatario dell'offesa è condizione essenziale ed imprescindibile per
attribuire all'offesa una rilevanza giuridico-penale.
La diffamazione è un reato istantaneo che si consuma
con la "comunicazione a più persone". Trattandosi ad esempio di un
forum, tale elemento si realizza con il postare il proprio messaggio e si
consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione
ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state
immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato (Cass. pen.
Sez. V, 21/06/2006, n. 25875). Da sottolineare come si configuri anche nel caso
in cui il board non fosse pubblico ma richiedesse una registrazione per leggere
i messaggi.
Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico
nei delitti di diffamazione, non è necessaria l'intenzione di offendere la
reputazione della persona, ma basta la volontà di utilizzare espressioni
offensive con la consapevolezza di offendere. Come è facile notare questo tipo
di atteggiamento, direttamente rilevabile in base alle frasi e al significato
delle parole oggetto di diffamazione, è uno degli elementi che permette di
tracciare il limite tra diritto di critica, tutelato ampiamente dalla libertà
di pensiero, e la disciplina delittuosa.
L’articolo 21 della Costituzione dispone che
"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" ma tale diritto
incontra dei limiti specifici qualora l'opinione espressa giunga a ledere
l'altrui onore e reputazione. Quindi il diritto di critica e la libertà di
opinione non possono essere equivocate con la libertà d’insulto, di offesa, di
diffamazione dell'altra persona. Un principio costante della giurisprudenza è
che la critica, per quanto forte e spregiudicata possa essere, non debba mai diventare insulto, dileggio, disprezzo
della persona. Qualora ciò avvenga non si è più in presenza di una critica ma
di una diffamazione!
Per ciò che
riguarda l’imputabilità non dimentichiamoci che la responsabilità penale è
personale, pertanto l’hosting provider che consente agli utenti di accedere ad
un newsgroup non può essere ritenuto responsabile per i messaggi che passano
attraverso i propri elaboratori. Ciò in quanto il provider si limita a mettere
a disposizione degli utenti lo "spazio virtuale" dell'area di
discussione e non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sugli interventi
che vi vengono man mano inseriti (Trib. Lucca, 20/08/2007). Allo stesso modo il
gestore del forum sarà, caso mai, responsabile solo della negligenza di
controllo oppure per la mancata rimozione del commento denigratorio, dopo che
gli sia stato fatto notare ed esso sia realmente offensivo.
Diversamente la giurisprudenza ha avuto modo di
individuare anche il confine tra critica e diffamazione che emerge dal rispetto
di principi quali la continenza espositiva, la verità e la pertinenza
dell’informazione. Pertanto, l’autore di messaggi su forum o newsgroup che con
i suoi commenti critichi prodotti o servizi, utilizzando un linguaggio educato,
non denigratorio o insinuante senza la volontà e la consapevolezza di
offendere, non potrà temere nessun tipo di azione legale rientrando la sua
condotta nelle libertà di espressione e di critica garantite dal dettato
costituzionale.
Un Forum è sempre un luogo pubblico, dove la gente
si trincera dietro un nick e crede o pensa che tutto sia possibile, anche
offendere, a creare malcontento e fastidi agli altri utenti, fosse anche contro
una sola persona, riconoscibile o meno.
Ciò non toglie che tale persona, cioè chi offende,
debba comunque comportarsi secondo le regole del Paese ove risiede. E non mi si
venga a dire che magari si risiede all'Estero perchè le norme italiane sono
molto blande rispetto a quelle di certe nazioni europee e americane.
Quindi attenti, il rispetto reciproco è la base per
una sana discussione, che porti dei validi contenuti e aiuti a chi approccia
questo ambiente per sapere, conoscere, dividere, condividere e trarne il
massimo giovamento.
Se ritenete che il messaggio di un utente non sia
corretto allora scrivetegli in privato e elencategli tutte le vostre ragioni
perchè ritenete abbia scritto un messaggio erroneo, sarà poi sua cura
correggersi.
Se lo fate voi potreste incorrere in una denuncia
penale anche rilevante.
E non pensiate che le autorità non siano in grado di
entrare in un semplice forum e cogliere tutti gli aspetti relativi a ciascuno
degli utenti, quali nomi e cognomi, email, indirizzi, IP e quant'altro
necessario per l'identificazione di chi ha commesso il reato e la conseguente
rubricazione alle autorità preposte.
Del resto la Polizia Postale italiana ormai riesce a
ottenere tutte le necessarie informazioni anche da un colosso della
mistificazione come Facebook.
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